Pubblicato il: 29/04/2026
Ebbene, l’abuso dei contratti a termine nel settore scolastico è tornato al centro del dibattito giuridico con l’ordinanza n. 9116 del 10 aprile 2026 della Corte di Cassazione, con la quale gli Ermellini sono nuovamente intervenuti sulla peculiare posizione degli insegnanti di religione cattolica, chiarendo che anche in questo settore, sebbene caratterizzato da una disciplina speciale, non è ammesso il ricorso sistematico e prolungato al lavoro precario.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da alcuni docenti di religione contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), dopo che il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in 14 mensilità. In secondo grado, tuttavia, la Corte d’Appello di Venezia aveva ribaltato la decisione, ritenendo che la disciplina speciale dettata dalla legge n. 186/2003 – fondata anche sull’Accordo con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) – giustificasse il ricorso alle supplenze.
Il quadro normativo è indubbiamente complesso, a causa soprattutto delle caratteristiche peculiari dell’insegnamento della religione cattolica. La legge n. 186/2003 prevede infatti un sistema misto, in cui solo una parte dei posti (pari al 70%) è coperta da docenti di ruolo, mentre la restante quota è affidata a incarichi annuali. Tale assetto, legato anche alla natura facoltativa della materia e alla variabilità del numero degli studenti che se ne avvalgono, ha determinato un ampio ricorso ai contratti a tempo determinato. Nel caso concreto, i docenti ricorrenti avevano prestato servizio per più anni scolastici consecutivi con incarichi annuali, senza che fossero banditi nuovi concorsi dopo quello del 2004, con conseguente protrazione della loro condizione di precarietà.
Secondo la ricostruzione dei lavoratori, questa situazione integrava un abuso contrario alla normativa europea, in particolare alla direttiva 1999/70/CE e alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva escluso tale abuso, valorizzando la specialità della disciplina e ritenendo che la variabilità del fabbisogno dell’insegnamento della religione costituisse una ragione obiettiva idonea a giustificare la reiterazione dei contratti.
Ebbene, la Cassazione chiarisce innanzitutto che la natura speciale della disciplina relativa agli insegnanti di religione non può essere addotta come giustificazione per escludere l’applicazione dei principi eurounitari in materia di abuso del lavoro a termine. Anche in questo ambito, infatti, il protrarsi di rapporti di lavoro a tempo determinato oltre il limite delle tre annualità scolastiche, in assenza dell’indizione dei concorsi previsti dalla legge, integra una forma di abuso. Infatti, se da un lato il legislatore ha previsto una quota strutturale di lavoro flessibile, dall’altro ha introdotto un meccanismo di riequilibrio rappresentato dai concorsi da bandire ogni 3 anni per l’accesso ai ruoli. La mancata indizione di tali concorsi – come nel caso di specie, in cui l’unica procedura risaliva addirittura al lontano 2004 – altera inevitabilmente il sistema, violando l’equilibrio complessivo previsto dal legislatore.
La Cassazione sottolinea, inoltre, che non è sufficiente ad escludere l’abuso la variabilità del fabbisogno o il carattere facoltativo dell’insegnamento della religione. Tali elementi, infatti, non giustificano il ricorso reiterato al lavoro precario, soprattutto quando il Ministero non provvede ad attivare gli strumenti di stabilizzazione previsti dalla legge. Secondo la Cassazione non rileva neanche l’equiparazione economica tra docenti di ruolo e precari adotta dal MIM, in quanto il danno da precarizzazione consiste principalmente nella mancanza di stabilità del rapporto e nelle minori tutele, ad esempio in caso di malattia o mobilità. La Cassazione, inoltre, individua specificamente il momento in cui si configura l’abuso, ossia il superamento del limite delle tre annualità scolastiche, a meno che l’Amministrazione non riesca a dimostrare l’esistenza di specifiche esigenze temporanee.
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